AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEI VOLONTARI E DEI SINDACI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Panoramica aggiornata delle
disposizioni normative in materia di responsabilità dei volontari e dei
sindaci, alla luce del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), del
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e delle modifiche
introdotte dal D.L. n. 159/2025, nonché delle proposte legislative emerse nel
2025 in tema di responsabilità penale.
Per i volontari:
- la normativa tutela la loro posizione giuridica, evitando l’assimilazione al lavoratore subordinato e i conseguenti oneri e responsabilità eccessive, in conformità agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 1/2018. Le Organizzazioni di Volontariato devono garantire formazione e addestramento adeguati, fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) e assicurare controlli sanitari periodici, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 159/2025, che ha introdotto un quadro organico di obblighi specifici per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, incluse le reti associative e gli enti del Terzo Settore che svolgono attività analoghe. Tale norma integra il D.Lgs. n. 81/2008, applicabile in quanto compatibile, e promuove misure di prevenzione, vigilanza e promozione della cultura della sicurezza. La responsabilità penale dei volontari è limitata a comportamenti dolosi o gravemente colposi (colpa grave), ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 1/2018, come confermato dalla giurisprudenza costante e dalle linee guida del Dipartimento della Protezione Civile. La gestione organizzativa complessiva resta in capo alle autorità competenti, le quali rispondono qualora non adempiano ai propri obblighi di coordinamento e di fornitura delle risorse, senza che ciò implichi una responsabilità solidale automatica verso i singoli volontari.
- I Sindaci, in qualità di Autorità locale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018, mantengono la responsabilità di dirigere e coordinare gli interventi in emergenza, con poteri di ordinanza e attivazione delle strutture operative comunali. Le proposte legislative approvate dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2025 (disegno di legge di riforma del sistema di Protezione Civile, in esame parlamentare con procedura d’urgenza) mirano a introdurre un regime speciale di responsabilità penale, limitando la punibilità per le decisioni e omissioni in contesti emergenziali ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione delle condotte conformi alle linee guida e raccomandazioni adottate dalle autorità competenti. Tale intervento, che modifica il Codice Penale introducendo un nuovo articolo dedicato alle attività di gestione e superamento delle emergenze, intende tutelare chi opera in situazioni di estrema urgenza, tenendo conto dell’imprevedibilità degli eventi, della disponibilità limitata di risorse umane e strumentali, e del contesto di criticità operativa, escludendo sanzioni per errori lievi o decisioni adottate in buona fede sotto pressione temporale. Ad oggi, in attesa della conversione in legge, permane il regime ordinario, temperato dalla giurisprudenza che esclude la punibilità per colpa lieve in presenza di stato di necessità (art. 54 c.p.) o adempimento del dovere (art. 51 c.p.). Resta ferma la responsabilità civile verso terzi, regolata dall’art. 2043 c.c. in regime ordinario (colpa lieve o grave), e la responsabilità contabile verso la Pubblica Amministrazione in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 e della giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti.
In sintesi, il quadro normativo
aggiornato al novembre 2025 evidenzia una chiara distinzione tra responsabilità
penale (limitata a dolo o colpa grave per volontari e autorità) e obblighi di
sicurezza, con un rafforzamento delle tutele per gli operatori grazie al D.L.
n. 159/2025. I volontari rispondono penalmente solo per dolo o colpa grave,
mentre le Organizzazioni di Volontariato devono assicurare formazione, DPI,
procedure operative chiare e sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art. 18
del citato decreto. I Sindaci, già tutelati dal regime ordinario temperato,
beneficeranno – una volta approvato il disegno di legge governativo – di un
ulteriore inquadramento specifico per le attività emergenziali, con
responsabilità penale limitata a dolo o colpa grave. La responsabilità civile
verso terzi rimane ordinaria, mentre quella contabile è invariata e soggetta a
colpa grave o dolo. Questa struttura normativa offre un quadro coerente e
aggiornato, che bilancia tutela degli operatori, efficacia delle azioni e
accountability, garantendo sicurezza e chiarezza operativa nel sistema di
Protezione Civile.
Bibliografia ·
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 5, 9 gennaio 2018.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 101, 30 aprile 2008.
- Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di Protezione Civile. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 254, 31 ottobre 2025.
- Corte dei Conti, Sezioni
Giurisdizionali – Giurisprudenza in materia di responsabilità
amministrativo-contabile dei titolari di funzioni pubbliche (es. Sez. Giur.
Centr., sent. n. 15/2023 e ss.mm.).
- Disegno di Legge del Governo (approvato dal C.d.M. il 28 ottobre 2025) in materia di Protezione Civile – Riforma del regime di responsabilità penale per operatori, autorità e volontari nelle emergenze (in esame parlamentare con procedura d’urgenza).
- Articolo 6, D.Lgs. 1/2018 – Compiti e funzioni del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile.
- Ministero dell’Interno – Dipartimento della Protezione Civile, Linee guida operative e normative aggiornate (2025), con particolare riferimento alla Circolare del 14 marzo 2025 su formazione, DPI e responsabilità dei volontari.

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