Raccolta differenziata in Irpinia: oltre le percentuali, i dati del sistema

La raccolta differenziata rappresenta uno degli indicatori utilizzati per descrivere la gestione dei rifiuti urbani. La percentuale di raccolta differenziata, tuttavia, non coincide con la totalità degli indicatori necessari per descrivere il successivo percorso dei rifiuti, i relativi processi di trattamento e i costi del servizio. Per la provincia di Avellino sono disponibili dati ufficiali che consentono di ricostruire una parte significativa di questo quadro, distinguendo tra quantità raccolte, indicatori di gestione, sistema dei corrispettivi e regolazione tariffaria. Secondo i dati dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti della Regione Campania relativi al 2024, l'ATO Avellino registra una raccolta differenziata pari al 62,21%. La stessa banca dati regionale indica per l'ATO Avellino 385.334 abitanti, 89.302.722 chilogrammi di rifiuti differenziati, 483.595 chilogrammi di compostaggio, 54.549.706 chilogrammi di rifiuti non differenziati e un totale di 144.336.023 chilogrammi di rifiuti prodotti. La produzione pro capite annua indicata è di 375 chilogrammi per abitante, mentre il TDR riportato dalla Regione è pari al 46,94%. La Regione Campania pubblica separatamente questi indicatori. La percentuale di raccolta differenziata e il TDR sono quindi valori distinti e non devono essere considerati sinonimi. Di conseguenza, la differenza numerica tra RD e TDR non può essere utilizzata per determinare direttamente una quantità di rifiuti non riciclata. Per stabilire il destino dei diversi flussi sono necessari gli specifici dati relativi alle successive fasi di gestione. La raccolta differenziata consiste nella raccolta separata delle diverse frazioni dei rifiuti. Il successivo percorso comprende le attività di selezione, trattamento e gestione dei materiali secondo le caratteristiche delle singole filiere. Nel sistema disciplinato dall'Accordo di Programma Quadro Nazionale ANCI-CONAI, i materiali di imballaggio raccolti nell'ambito delle convenzioni possono essere conferiti ai Consorzi di filiera secondo le modalità previste dagli specifici Allegati Tecnici. L'Accordo stabilisce il quadro di riferimento per il ritiro e la gestione dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione e prevede corrispettivi collegati alle caratteristiche dei materiali conferiti. Il nuovo Accordo di Programma Quadro Nazionale è entrato in vigore il 1° maggio 2026 e rimarrà operativo fino al 31 dicembre 2029. La documentazione CONAI distingue inoltre le diverse fasi della filiera e utilizza la formulazione avvio a riciclo e/o recupero. Per questo motivo, la percentuale di raccolta differenziata non deve essere interpretata automaticamente come percentuale di materiale effettivamente riciclato.

La distinzione corretta è quindi tra:

raccolta differenziata → trattamento e selezione → avvio a riciclo e/o recupero → successive operazioni di riciclo o recupero.

Le quantità e gli indicatori riferiti a queste diverse fasi non sono necessariamente coincidenti e devono essere analizzati attraverso le rispettive metodologie di calcolo. La quantità non rappresenta l'unico elemento considerato nelle filiere dei rifiuti di imballaggio. Il sistema ANCI-CONAI prevede, per le diverse tipologie di materiali, specifiche condizioni tecniche e qualitative. La presenza di frazioni estranee può incidere sui corrispettivi secondo le soglie e le modalità stabilite dai singoli Allegati Tecnici. La qualità del materiale conferito costituisce quindi un elemento previsto dalla disciplina delle diverse filiere. Questo non consente, tuttavia, di stabilire in termini generali che un determinato quantitativo di materiale contaminato venga automaticamente destinato a una specifica modalità di smaltimento. Il destino del materiale dipende dalle caratteristiche del flusso, dalle condizioni tecniche della filiera e dalle successive operazioni di gestione. È pertanto necessario distinguere tra quantità raccolta, qualità del materiale, quantità avviata a riciclo o recupero e risultati delle successive operazioni di trattamento. L'altro elemento da considerare è quello economico. L'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. La determinazione delle entrate tariffarie è inserita nel sistema di regolazione di ARERA, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Con la deliberazione 397/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, MTR-3, relativo agli anni 2026-2029. Il provvedimento riguarda la definizione delle entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e indica tra le attività dell'Autorità la definizione dei costi efficienti. Il sistema non può quindi essere descritto come un trasferimento automatico alla TARI di qualsiasi spesa sostenuta dal gestore. Le entrate tariffarie sono determinate secondo le componenti e le regole previste dalla metodologia ARERA. Per conoscere l'incidenza economica del servizio in un determinato Comune è necessario esaminare la documentazione tariffaria relativa a quel territorio. l Piano Economico-Finanziario (PEF) costituisce uno degli elementi centrali del procedimento di determinazione delle entrate tariffarie. 

Nel periodo regolatorio 2026-2029 gli Enti territorialmente competenti sono tenuti a predisporre e trasmettere la documentazione prevista dalla disciplina MTR-3. ARERA ha pubblicato la relativa documentazione e gli strumenti per la predisposizione dei PEF. Il PEF consente quindi di esaminare le componenti economiche considerate nel procedimento tariffario. La sola percentuale di raccolta differenziata non permette invece di determinare l'importo della TARI applicata a un determinato Comune. Per confrontare i costi tra territori occorre considerare i rispettivi PEF, le modalità di gestione, la produzione dei rifiuti, i costi delle diverse fasi del servizio e le altre componenti previste dalla regolazione. La società Irpiniambiente S.p.A. opera nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio provinciale e sul proprio sito istituzionale descrive attività relative alla raccolta, al trasporto e alla gestione dei rifiuti. La società pubblica inoltre informazioni relative agli impianti e alle infrastrutture di propria competenza. La gestione del ciclo comprende quindi diverse attività e non si esaurisce nella sola fase di raccolta. Anche sotto questo profilo, la percentuale di raccolta differenziata non permette da sola di determinare il costo complessivo sostenuto in ciascun Comune. Per attribuire un determinato costo a una specifica fase del servizio è necessario esaminare la documentazione economica e contrattuale pertinente. Un'ulteriore distinzione riguarda il rapporto tra TARI e quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La tariffazione puntuale costituisce un sistema nel quale la componente variabile della tariffa può essere collegata alla quantità di rifiuto conferita secondo le modalità previste dal sistema adottato. La presenza della raccolta differenziata non significa quindi, di per sé, che ogni utenza sia assoggettata a una tariffa determinata sulla base della quantità effettivamente prodotta. Per verificare il rapporto tra produzione individuale e tariffa è necessario esaminare il sistema tariffario concretamente adottato dal singolo Comune.

I dati ufficiali consentono di affermare che nel 2024 l'ATO Avellino ha registrato una raccolta differenziata del 62,21%, una produzione complessiva di 144.336.023 chilogrammi e una produzione pro capite di 375 chilogrammi per abitante. Il TDR riportato dalla Regione è pari al 46,94%. È inoltre documentato che il sistema ANCI-CONAI considera quantità e caratteristiche qualitative dei materiali nelle diverse filiere e che il nuovo Accordo di Programma Quadro Nazionale è operativo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2029. È documentato, infine, che il sistema tariffario dei rifiuti è sottoposto alla regolazione ARERA e che il MTR-3 disciplina il periodo regolatorio 2026-2029. Questi dati non consentono invece, da soli, di affermare che una determinata percentuale di raccolta differenziata determini una specifica TARI, né che un particolare sistema di raccolta sia necessariamente responsabile di un determinato livello di costo. Non consentono neppure di stabilire, senza ulteriori dati, quale percentuale dei materiali raccolti separatamente venga effettivamente trasformata in nuovi materiali attraverso i successivi processi industriali.

Un'analisi economica della gestione dei rifiuti in Irpinia richiede il confronto tra dati omogenei. Per ciascun Comune possono essere esaminati, tra gli altri elementi, la produzione pro capite, la percentuale di raccolta differenziata, le modalità di raccolta, il PEF, le componenti delle entrate tariffarie, i costi delle attività di raccolta e trasporto, i costi di trattamento e le altre componenti riconosciute nell'ambito della regolazione vigente. Solo attraverso questo insieme di informazioni è possibile effettuare un confronto documentato tra territori. La percentuale di raccolta differenziata rappresenta quindi un dato importante, ma non è sufficiente da sola per descrivere l'intero sistema economico e industriale della gestione dei rifiuti. Nel caso dell'ATO Avellino, il dato ufficiale 2024 è 62,21% di raccolta differenziata. Il passaggio successivo, per valutare il rapporto tra risultati della raccolta e costi sostenuti dagli utenti, consiste nell'esaminare i PEF e la documentazione tariffaria dei singoli Comuni. È attraverso questi documenti, insieme ai dati sulla produzione, sulla qualità dei materiali e sulle successive fasi di gestione, che è possibile ricostruire con maggiore precisione quanto costa il servizio e come il relativo costo viene determinato e ripartito.

Fonti

  • Regione Campania – Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, Dati Raccolta Differenziata 2024.
  • ARERA – Deliberazione 397/2025/R/rif, Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3, periodo regolatorio 2026-2029.
  • ARERA – PEF 2026-2029, documentazione relativa al MTR-3.
  • CONAI – Accordo di Programma Quadro Nazionale ANCI-CONAI, validità 1° maggio 2026 – 31 dicembre 2029.
  • CONAI – Accordo di Programma Quadro Nazionale e disciplina delle filiere.
  • Irpiniambiente S.p.A. – sito istituzionale e documentazione societaria.
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 654, disciplina della TARI e copertura dei costi del servizio.

 

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