La riforma della Protezione Civile approvata dal Senato:

L'approvazione da parte dell'Aula del Senato del disegno di legge di riforma del sistema nazionale di Protezione Civile rappresenta uno degli interventi normativi più significativi degli ultimi anni nel settore della gestione delle emergenze.

Tra gli aspetti maggiormente dibattuti vi è la revisione del regime della responsabilità penale degli operatori impegnati nelle attività di protezione civile, finalizzata a garantire maggiore certezza giuridica nell'assunzione delle decisioni durante eventi calamitosi caratterizzati da elevata complessità operativa. L'intervento legislativo, tuttavia, non introduce alcuna forma di immunità generalizzata. Al contrario, individua un perimetro ben definito entro il quale la valutazione della responsabilità deve essere effettuata, mantenendo fermo il principio della legalità e della responsabilità personale.

Contestualmente vengono individuati criteri specifici che il giudice dovrà considerare nella valutazione della condotta, tra cui:

  • il grado di incertezza scientifica esistente al momento della decisione;
  • la prevedibilità concreta dell'evento;
  • il livello di urgenza operativa;
  • la complessità dello scenario emergenziale;
  • la disponibilità delle informazioni e delle risorse nel momento in cui è stata assunta la decisione.
La finalità è quella di evitare valutazioni "ex post" che non tengano conto delle effettive condizioni nelle quali l'operatore era chiamato ad agire.
Ciò significa che la protezione normativa non può essere invocata qualora il soggetto intervenga al di fuori:
  • delle proprie attribuzioni funzionali;
  • delle competenze previste dall'ordinamento di appartenenza;
  • delle qualifiche professionali possedute;
  • delle abilitazioni operative richieste;
  • delle procedure previste dalla pianificazione di protezione civile.
In altri termini, lo svolgimento di attività non autorizzate, l'assunzione di iniziative eccedenti il proprio ruolo oppure lo sconfinamento in competenze attribuite ad altri soggetti istituzionali continuano a ricadere nell'ordinario regime di responsabilità previsto dall'ordinamento.
Analoga rilevanza assume il rispetto della pianificazione di protezione civile.
I piani comunali, provinciali, regionali e nazionali costituiscono infatti il riferimento operativo attraverso il quale vengono individuate:
  • le funzioni di ciascun soggetto;
  • le responsabilità decisionali;
  • le procedure di intervento;
  • le modalità di coordinamento;
  • le risorse attivabili.
L'eventuale discostamento immotivato dalla pianificazione potrebbe assumere rilievo nella successiva valutazione della condotta.
Ne consegue che neppure il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, può ritenersi esonerato dai limiti posti dalla normativa qualora eserciti poteri o disponga attività estranee alle competenze attribuitegli dalla legge o dalla pianificazione vigente.
L'efficacia del nuovo impianto normativo presuppone infatti:
  • formazione continua;
  • addestramento periodico;
  • conoscenza delle procedure operative;
  • aggiornamento tecnico;
  • corretta attivazione della catena di comando;
  • rigoroso rispetto delle competenze assegnate.
In assenza di tali presupposti, difficilmente potrà ritenersi integrato il requisito della condotta conforme alle regole tecniche richiesto dalla disciplina.
Il provvedimento mira a garantire una maggiore serenità decisionale a chi opera durante le emergenze, evitando che l'inevitabile incertezza propria degli scenari calamitosi si traduca automaticamente in responsabilità penale. Resta però fermo un principio fondamentale dell'ordinamento: nessuna disposizione può estendere la tutela a comportamenti posti in essere al di fuori delle competenze attribuite dalla legge, delle abilitazioni possedute o della pianificazione di Protezione Civile. In definitiva, il cosiddetto "scudo penale" non costituisce uno strumento di deresponsabilizzazione, bensì una disciplina che tutela chi opera con professionalità, diligenza e perizia all'interno del perimetro delle proprie funzioni, nel rispetto delle procedure e delle regole tecniche che governano il sistema nazionale di Protezione Civile.
Il provvedimento interviene sulla disciplina dei reati colposi connessi alle attività di protezione civile, in particolare in relazione all'omicidio colposo e alle lesioni personali colpose. L'obiettivo dichiarato è evitare che decisioni adottate in condizioni di estrema urgenza, caratterizzate da informazioni incomplete, scenari in continua evoluzione e margini di incertezza tecnico-scientifica, vengano successivamente giudicate secondo parametri ordinari, estranei al contesto emergenziale. In tale prospettiva, la riforma prevede che, nei casi individuati dalla norma, la punibilità possa essere esclusa quando l'evento derivi da imperizia e l'operatore abbia agito nel rispetto delle disposizioni tecniche, delle linee guida, dei protocolli operativi e delle buone pratiche applicabili.
Sotto il profilo tecnico-giuridico esiste però un principio che rimane assolutamente inderogabile e che merita particolare attenzione. La tutela prevista dalla riforma opera esclusivamente quando l'attività viene svolta nell'ambito delle competenze istituzionali e delle mansioni attribuite all'operatore.
La riforma conferma indirettamente un principio già consolidato nel sistema di protezione civile: la tutela giuridica dell'operatore è strettamente collegata alla qualità della formazione ricevuta.
L'approvazione del disegno di legge al Senato rappresenta un passo importante verso un sistema di protezione civile maggiormente aderente alle reali condizioni operative nelle quali amministratori, funzionari, tecnici, volontari e soccorritori sono chiamati ad assumere decisioni spesso in tempi estremamente ridotti.

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