Campi Flegrei al collasso: scontro Stato-Regione e sfollati dimenticati

Il ripetersi degli episodi di intensa attività sismica ai Campi Flegrei, culminato nella scossa di magnitudo 4,7 del 31 luglio 2026, ha riportato al centro del dibattito una domanda precisa: è necessario dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale? Attorno a questa questione si è sviluppato un confronto tra Governo, Regione Campania e amministrazioni locali. Nel dibattito pubblico, tuttavia, si stanno sovrapponendo strumenti diversi e, soprattutto, si stanno diffondendo alcune interpretazioni non del tutto corrette sul ruolo della Regione e del Governo. Per capire la situazione è quindi necessario partire da una distinzione fondamentale: lo stato di emergenza nazionale non coincide con la gestione complessiva del fenomeno bradisismico.

Il primo punto da chiarire riguarda proprio la competenza. In Italia lo stato di emergenza di rilievo nazionale viene deliberato dal Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 1/2018, il Codice della protezione civile. La procedura prevede una valutazione della situazione da parte del Dipartimento della Protezione civile e il raccordo con la Regione interessata. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può essere formulata anche sulla base di una richiesta del Presidente della Regione. La norma prevede inoltre l'acquisizione dell'intesa della Regione interessata. Questo significa che alcune affermazioni che circolano in questi giorni devono essere corrette. Non è la Regione a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Ma non è corretto neppure sostenere che la Regione non abbia alcun ruolo: la sua posizione entra formalmente nel procedimento attraverso la richiesta che può essere presentata dal Presidente della Regione e attraverso l'intesa prevista dall'articolo 24. È proprio questo uno dei punti che ha alimentato il confronto istituzionale. La richiesta del Presidente della Regione rappresenta infatti uno degli elementi attraverso i quali può essere attivato il procedimento, ma l'articolo 24 utilizza espressamente la formula “anche su richiesta del Presidente della Regione”. Non significa quindi che lo Stato debba necessariamente attendere una richiesta regionale per poter valutare la situazione. La procedura deve però coinvolgere la Regione e richiede l'acquisizione della sua intesa. Il confronto tra Governo e Regione riguarda quindi soprattutto l'opportunità di ricorrere allo strumento dello stato di emergenza nazionale in questa fase del bradisismo, non la titolarità del potere di dichiararlo.

Lo stato di emergenza è uno strumento pensato per affrontare situazioni che, per intensità ed estensione, non possono essere gestite adeguatamente con gli strumenti ordinari. Ha carattere temporaneo: la durata iniziale può arrivare a 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.

La sua attivazione consente di utilizzare gli strumenti straordinari previsti dal Codice della protezione civile e di emanare specifiche ordinanze per affrontare le esigenze della fase emergenziale. In determinate condizioni possono essere previste anche deroghe alla normativa vigente, ma non si tratta di una generica sospensione delle leggi: le deroghe devono essere specificamente individuate, motivate e contenute nei limiti stabiliti dalla normativa.

In altre parole, lo stato di emergenza serve soprattutto ad accelerare e coordinare la risposta a una situazione critica.

Non è invece, da solo, uno strumento di prevenzione permanente.

Qui si trova probabilmente il punto più importante dell'intera questione.

Il bradisismo dei Campi Flegrei non è un fenomeno che nasce e termina con una singola emergenza.

È un fenomeno geologico complesso, caratterizzato da fasi di sollevamento e abbassamento del suolo, variazioni della sismicità e modificazioni delle condizioni del sistema vulcanico.

Per questo motivo la gestione del rischio richiede attività che devono continuare anche quando non è formalmente dichiarato uno stato di emergenza:

·         monitoraggio sismico e geodetico;

·         valutazione della vulnerabilità degli edifici;

·         microzonazione sismica;

·         pianificazione di emergenza;

·         interventi di riduzione della vulnerabilità;

·         adeguamento degli edifici pubblici;

·         protezione delle infrastrutture strategiche;

·         informazione e preparazione della popolazione.

Il riferimento principale è il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito nella legge 7 dicembre 2023, n. 183. Il provvedimento è stato adottato proprio per introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Tra le misure previste rientrano l'analisi della vulnerabilità dell'edilizia, la pianificazione, il monitoraggio e altre attività finalizzate alla prevenzione.

Nel febbraio 2024 è stato inoltre approvato il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico.

Questo è un elemento importante perché dimostra che il territorio non si trova in una situazione nella quale manchi completamente una normativa specifica.

Il dibattito su una possibile ulteriore “legge speciale” riguarda quindi eventualmente il rafforzamento o l'ampliamento degli strumenti già esistenti, non la creazione da zero di una disciplina. Un altro elemento spesso confuso con lo stato di emergenza è lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Dopo il terremoto di magnitudo 4,4 del 20 maggio 2024, il Ministro per la Protezione civile dispose, il 30 maggio 2024, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto della Regione Campania.

Si trattava di uno strumento diverso dallo stato di emergenza nazionale.

La mobilitazione consentì di rafforzare il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale nelle attività di assistenza e soccorso.

Lo stato di mobilitazione cessò successivamente il 10 luglio 2024.

La distinzione è importante perché dimostra che il sistema di protezione civile dispone di diversi livelli di risposta, non di un unico interruttore “emergenza sì/emergenza no”.

Nel frattempo, per i Campi Flegrei è stato creato anche un altro strumento straordinario: la struttura commissariale per gli interventi pubblici.

Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ha previsto la figura del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

Il Commissario è stato nominato nel luglio 2024.

La struttura commissariale opera principalmente sulla riqualificazione sismica degli edifici pubblici e sulla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari previsti dalla pianificazione.

Anche questo elemento è significativo: esistono già strumenti straordinari dedicati ai Campi Flegrei che non dipendono necessariamente dalla dichiarazione di un nuovo stato di emergenza nazionale.

Un'altra componente importante riguarda il patrimonio edilizio privato.

La legge di bilancio 2025 ha previsto 20 milioni di euro all'anno dal 2025 al 2029, per complessivi 100 milioni di euro, destinati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati residenziali situati nella zona di intervento.

Non si tratta però di un fondo generico per tutti i danni provocati dai terremoti.

La misura riguarda specificamente interventi di riduzione della vulnerabilità, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Gli edifici che hanno già beneficiato dei contributi destinati alla riparazione dei danni e alla riqualificazione sismica conseguenti agli eventi del maggio 2024 e marzo 2025 non possono essere automaticamente ricondotti anche a questa specifica misura.

È quindi fondamentale distinguere tra:

·         riparare un danno prodotto da un terremoto

e

·         ridurre la vulnerabilità di un edificio rispetto a terremoti futuri.

Nel quadro delle risorse disponibili rientra anche il finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti. Nel novembre 2025 la BEI ha approvato un finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture dell'area dei Campi Flegrei.

È importante però utilizzare correttamente questo dato.

I 1,4 miliardi non sono 1,4 miliardi di euro di contributi statali a fondo perduto.

Si tratta di un finanziamento BEI alla Repubblica Italiana nell'ambito di un'operazione destinata alla ricostruzione, alla sicurezza e alla resilienza del territorio.

Una prima tranche, pari a circa 556 milioni di euro, è stata sottoscritta nel dicembre 2025.

Un ulteriore livello riguarda le persone che, a seguito delle verifiche di sicurezza, non possono rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni.

Qui entrano in gioco gli strumenti di assistenza alla popolazione, tra cui, quando previsto dalla specifica disciplina, il Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) o altre forme di sistemazione temporanea.

Queste misure hanno una funzione completamente diversa dai contributi per la ricostruzione o per la riduzione della vulnerabilità.

Il CAS serve infatti a sostenere temporaneamente il nucleo familiare che non può utilizzare la propria abitazione e deve trovare una sistemazione alternativa.

Non finanzia la riparazione dell'edificio.

Per quanto riguarda gli eventi più recenti, eventuali nuovi importi, proroghe o misure specifiche devono essere ricondotti ai singoli provvedimenti adottati: non è corretto attribuire automaticamente agli eventi del 2026 le condizioni previste da precedenti disposizioni.

La risposta, dal punto di vista tecnico, è meno semplice di quanto possa apparire nel dibattito politico.

Non sono necessariamente due alternative.

Lo stato di emergenza nazionale è uno strumento temporaneo previsto dal Codice della protezione civile per affrontare una situazione che richiede mezzi e poteri straordinari.

Una disciplina legislativa speciale può invece finanziare e organizzare interventi strutturali destinati a durare nel tempo.

Nel caso dei Campi Flegrei, inoltre, una parte significativa della disciplina speciale è già in vigore.

Esistono infatti:

·         una normativa specifica sul bradisismo;

·         un Piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità;

·         una struttura commissariale;

·         finanziamenti per la riduzione della vulnerabilità degli edifici privati;

·         programmi per gli edifici pubblici e le infrastrutture;

·         strumenti di pianificazione e monitoraggio;

·         finanziamenti BEI per ricostruzione e sicurezza.

L'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale aggiungerebbe quindi un ulteriore livello di risposta, non sostituirebbe automaticamente tutto ciò che è già operativo.

Il dibattito dovrebbe quindi essere spostato da una domanda semplicistica:

“Chi deve dichiarare l'emergenza?”

a una domanda molto più concreta:

“Quale strumento serve oggi per affrontare le conseguenze dell'attuale fase bradisismica?”

La competenza sulla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale è del Consiglio dei ministri.

La Regione ha però un ruolo importante nella procedura, perché può formulare la richiesta e perché la normativa prevede l'acquisizione della sua intesa.

Parallelamente, Governo, Regione, Comuni e strutture tecniche devono continuare a lavorare sugli strumenti che non dipendono dalla dichiarazione di emergenza: prevenzione, riduzione della vulnerabilità, pianificazione, monitoraggio, infrastrutture e assistenza alla popolazione.

 

Nel caso dei Campi Flegrei, ridurre tutto alla contrapposizione “Governo contro Regione” rischia di semplificare eccessivamente una questione che è invece tecnica, amministrativa e scientifica.

Il fenomeno bradisismico richiede infatti una risposta su più livelli.

Il monitoraggio scientifico serve a comprendere l'evoluzione del fenomeno.

La prevenzione serve a ridurre la vulnerabilità prima che si verifichino nuovi danni.

La pianificazione serve a preparare la risposta.

Gli strumenti emergenziali servono quando la situazione supera la capacità di gestione ordinaria.

La ricostruzione e la riqualificazione servono dopo il danno.

Sono parti diverse dello stesso sistema.

Per questo, la questione non dovrebbe essere affrontata soltanto in termini politici — emergenza sì o emergenza no — ma sulla base di una valutazione concreta delle conseguenze degli eventi, della capacità degli strumenti già disponibili e dell'eventuale necessità di ulteriori poteri, risorse e procedure straordinarie.

La vera sfida per i Campi Flegrei non è soltanto gestire la prossima emergenza.

È ridurre oggi la vulnerabilità che potrebbe trasformare la prossima crisi sismica in un'emergenza ancora più grave.

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