Campi Flegrei al collasso: scontro Stato-Regione e sfollati dimenticati
Il ripetersi degli episodi di intensa attività sismica ai Campi Flegrei, culminato nella scossa di magnitudo 4,7 del 31 luglio 2026, ha riportato al centro del dibattito una domanda precisa: è necessario dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale? Attorno a questa questione si è sviluppato un confronto tra Governo, Regione Campania e amministrazioni locali. Nel dibattito pubblico, tuttavia, si stanno sovrapponendo strumenti diversi e, soprattutto, si stanno diffondendo alcune interpretazioni non del tutto corrette sul ruolo della Regione e del Governo. Per capire la situazione è quindi necessario partire da una distinzione fondamentale: lo stato di emergenza nazionale non coincide con la gestione complessiva del fenomeno bradisismico.
Il primo punto da chiarire riguarda proprio la competenza. In
Italia lo stato di emergenza di rilievo nazionale viene deliberato
dal Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto
dall'articolo 24 del D.Lgs. 1/2018, il Codice della protezione civile. La
procedura prevede una valutazione della situazione da parte del Dipartimento
della Protezione civile e il raccordo con la Regione interessata. La proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri può essere formulata anche sulla base di una richiesta del Presidente della Regione.
La norma prevede inoltre l'acquisizione dell'intesa della Regione interessata. Questo
significa che alcune affermazioni che circolano in questi giorni devono essere
corrette. Non è la Regione a dichiarare lo stato di emergenza
nazionale. Ma non è corretto neppure sostenere che la Regione
non abbia alcun ruolo: la sua posizione entra formalmente nel procedimento
attraverso la richiesta che può essere presentata dal Presidente della Regione
e attraverso l'intesa prevista dall'articolo 24. È proprio questo uno dei punti
che ha alimentato il confronto istituzionale. La richiesta del Presidente della
Regione rappresenta infatti uno degli elementi attraverso i quali può essere
attivato il procedimento, ma l'articolo 24 utilizza espressamente la formula “anche su richiesta del Presidente della Regione”. Non
significa quindi che lo Stato debba necessariamente attendere una richiesta
regionale per poter valutare la situazione. La procedura deve però coinvolgere
la Regione e richiede l'acquisizione della sua intesa. Il confronto tra Governo
e Regione riguarda quindi soprattutto l'opportunità di ricorrere allo strumento dello
stato di emergenza nazionale in questa fase del bradisismo, non
la titolarità del potere di dichiararlo.
Lo stato di emergenza è uno strumento pensato per affrontare
situazioni che, per intensità ed estensione, non possono essere gestite
adeguatamente con gli strumenti ordinari. Ha carattere temporaneo: la durata
iniziale può arrivare a 12 mesi, con possibilità di
proroga per ulteriori 12 mesi.
La sua attivazione consente di utilizzare gli strumenti
straordinari previsti dal Codice della protezione civile e di emanare
specifiche ordinanze per affrontare le esigenze della fase emergenziale. In
determinate condizioni possono essere previste anche deroghe alla normativa
vigente, ma non si tratta di una generica sospensione delle leggi: le deroghe
devono essere specificamente individuate, motivate e contenute nei limiti
stabiliti dalla normativa.
In altre parole, lo stato di emergenza serve soprattutto ad
accelerare e coordinare la risposta a una situazione critica.
Non è invece, da solo, uno strumento di prevenzione permanente.
Qui si trova probabilmente il punto più importante dell'intera
questione.
Il bradisismo dei Campi Flegrei non è un fenomeno che nasce e
termina con una singola emergenza.
È un fenomeno geologico complesso, caratterizzato da fasi di
sollevamento e abbassamento del suolo, variazioni della sismicità e modificazioni
delle condizioni del sistema vulcanico.
Per questo motivo la gestione del rischio richiede attività che
devono continuare anche quando non è formalmente dichiarato uno stato di
emergenza:
·
monitoraggio sismico e geodetico;
·
valutazione della vulnerabilità degli edifici;
·
microzonazione sismica;
·
pianificazione di emergenza;
·
interventi di riduzione della vulnerabilità;
·
adeguamento degli edifici pubblici;
·
protezione delle infrastrutture strategiche;
·
informazione e preparazione della popolazione.
Il riferimento principale è il decreto-legge
12 ottobre 2023, n. 140, convertito nella legge 7 dicembre
2023, n. 183. Il provvedimento è stato adottato proprio per introdurre misure
urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico
nell'area dei Campi Flegrei.
Tra le misure previste rientrano l'analisi della vulnerabilità
dell'edilizia, la pianificazione, il monitoraggio e altre attività finalizzate
alla prevenzione.
Nel febbraio 2024 è stato inoltre approvato il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate
direttamente interessate dal fenomeno bradisismico.
Questo è un elemento importante perché dimostra che il territorio
non si trova in una situazione nella quale manchi completamente una normativa
specifica.
Il dibattito su una possibile ulteriore “legge speciale” riguarda
quindi eventualmente il rafforzamento o l'ampliamento degli
strumenti già esistenti, non la creazione da zero di una
disciplina. Un altro elemento spesso confuso con lo stato di emergenza è lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.
Dopo il terremoto di magnitudo 4,4 del 20 maggio 2024, il Ministro
per la Protezione civile dispose, il 30 maggio 2024, la mobilitazione
straordinaria del Servizio nazionale a supporto della Regione Campania.
Si trattava di uno strumento diverso dallo stato di emergenza
nazionale.
La mobilitazione consentì di rafforzare il concorso delle
componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale nelle attività di
assistenza e soccorso.
Lo stato di mobilitazione cessò successivamente il 10 luglio 2024.
La distinzione è importante perché dimostra che il sistema di protezione civile dispone di diversi livelli di risposta,
non di un unico interruttore “emergenza sì/emergenza no”.
Nel frattempo, per i Campi Flegrei è stato creato anche un altro
strumento straordinario: la struttura commissariale per gli interventi
pubblici.
Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla legge 8
agosto 2024, n. 111, ha previsto la figura del Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.
Il Commissario è stato nominato nel luglio 2024.
La struttura commissariale opera principalmente sulla
riqualificazione sismica degli edifici pubblici e sulla funzionalità delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari
previsti dalla pianificazione.
Anche questo elemento è significativo: esistono già strumenti straordinari dedicati ai Campi Flegrei che non
dipendono necessariamente dalla dichiarazione di un nuovo stato di emergenza
nazionale.
Un'altra componente importante riguarda il patrimonio edilizio
privato.
La legge di bilancio 2025 ha previsto 20 milioni di euro all'anno dal 2025 al 2029, per
complessivi 100 milioni di euro, destinati alla
riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati residenziali
situati nella zona di intervento.
Non si tratta però di un fondo generico per tutti i danni
provocati dai terremoti.
La misura riguarda specificamente interventi di riduzione della
vulnerabilità, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Gli edifici che hanno già beneficiato dei contributi destinati
alla riparazione dei danni e alla riqualificazione sismica conseguenti agli
eventi del maggio 2024 e marzo 2025 non possono essere automaticamente
ricondotti anche a questa specifica misura.
È quindi fondamentale distinguere tra:
·
riparare un danno prodotto da un terremoto
e
·
ridurre la vulnerabilità di un edificio
rispetto a terremoti futuri.
Nel quadro delle risorse disponibili rientra anche il
finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti.
Nel novembre 2025 la BEI ha approvato un finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro per interventi di ricostruzione e
messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture dell'area dei Campi
Flegrei.
È importante però utilizzare correttamente questo dato.
I 1,4 miliardi non sono 1,4 miliardi di euro di
contributi statali a fondo perduto.
Si tratta di un finanziamento BEI alla Repubblica Italiana
nell'ambito di un'operazione destinata alla ricostruzione, alla sicurezza e
alla resilienza del territorio.
Una prima tranche, pari a circa 556 milioni di euro, è stata
sottoscritta nel dicembre 2025.
Un ulteriore livello riguarda le persone che, a seguito delle
verifiche di sicurezza, non possono rientrare temporaneamente nelle proprie
abitazioni.
Qui entrano in gioco gli strumenti di assistenza alla popolazione,
tra cui, quando previsto dalla specifica disciplina, il Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS) o altre
forme di sistemazione temporanea.
Queste misure hanno una funzione completamente diversa dai
contributi per la ricostruzione o per la riduzione della vulnerabilità.
Il CAS serve infatti a sostenere temporaneamente il nucleo
familiare che non può utilizzare la propria abitazione e deve trovare una
sistemazione alternativa.
Non finanzia la riparazione dell'edificio.
Per quanto riguarda gli eventi più recenti, eventuali nuovi
importi, proroghe o misure specifiche devono essere ricondotti ai singoli
provvedimenti adottati: non è corretto attribuire automaticamente agli eventi
del 2026 le condizioni previste da precedenti disposizioni.
La risposta, dal punto di vista tecnico, è meno semplice di quanto
possa apparire nel dibattito politico.
Non sono necessariamente due alternative.
Lo stato di emergenza nazionale è uno strumento temporaneo
previsto dal Codice della protezione civile per affrontare una situazione che
richiede mezzi e poteri straordinari.
Una disciplina legislativa speciale può invece finanziare e
organizzare interventi strutturali destinati a durare nel tempo.
Nel caso dei Campi Flegrei, inoltre, una parte significativa della
disciplina speciale è già in vigore.
Esistono infatti:
·
una normativa specifica sul bradisismo;
·
un Piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità;
·
una struttura commissariale;
·
finanziamenti per la riduzione della vulnerabilità degli edifici
privati;
·
programmi per gli edifici pubblici e le infrastrutture;
·
strumenti di pianificazione e monitoraggio;
·
finanziamenti BEI per ricostruzione e sicurezza.
L'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
aggiungerebbe quindi un ulteriore livello di risposta,
non sostituirebbe automaticamente tutto ciò che è già operativo.
Il dibattito dovrebbe quindi essere spostato da una domanda
semplicistica:
“Chi deve dichiarare l'emergenza?”
a una domanda molto più concreta:
“Quale strumento serve oggi per affrontare le
conseguenze dell'attuale fase bradisismica?”
La competenza sulla dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale è del Consiglio dei ministri.
La Regione ha però un ruolo importante nella procedura, perché può
formulare la richiesta e perché la normativa prevede l'acquisizione della sua
intesa.
Parallelamente, Governo, Regione, Comuni e strutture tecniche
devono continuare a lavorare sugli strumenti che non dipendono dalla
dichiarazione di emergenza: prevenzione, riduzione della vulnerabilità,
pianificazione, monitoraggio, infrastrutture e assistenza alla popolazione.
Nel caso dei Campi Flegrei, ridurre tutto alla contrapposizione “Governo contro Regione” rischia di semplificare
eccessivamente una questione che è invece tecnica, amministrativa e
scientifica.
Il fenomeno bradisismico richiede infatti una risposta su più
livelli.
Il monitoraggio scientifico serve a
comprendere l'evoluzione del fenomeno.
La prevenzione serve a
ridurre la vulnerabilità prima che si verifichino nuovi danni.
La pianificazione serve a
preparare la risposta.
Gli strumenti emergenziali servono
quando la situazione supera la capacità di gestione ordinaria.
La ricostruzione e la riqualificazione servono dopo
il danno.
Sono parti diverse dello stesso sistema.
Per questo, la questione non dovrebbe essere affrontata soltanto
in termini politici — emergenza sì o emergenza no —
ma sulla base di una valutazione concreta delle conseguenze degli eventi, della
capacità degli strumenti già disponibili e dell'eventuale necessità di
ulteriori poteri, risorse e procedure straordinarie.
La vera sfida per i Campi Flegrei non è soltanto gestire la
prossima emergenza.
È ridurre oggi la vulnerabilità che potrebbe
trasformare la prossima crisi sismica in un'emergenza ancora più grave.

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