RISPETTARE IL DIVIETO È UN OBBLIGO, NON UNA SCELTA
Ogni estate il tema degli incendi boschivi torna al centro dell'attenzione, spesso accompagnato da appelli generici alla prudenza e al rispetto delle regole. Ma dietro la semplice raccomandazione a "non accendere fuochi" esiste un sistema normativo preciso, che individua divieti, obblighi, responsabilità, soggetti competenti e sanzioni. In Campania, per il 2026, il quadro è particolarmente chiaro. Con Decreto Dirigenziale n. 212 del 9 giugno 2026, pubblicato sul BURC n. 30 del 15 giugno 2026, la Regione ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026, salvo eventuale proroga. Il provvedimento richiama espressamente la normativa nazionale e regionale applicabile e rende operative, per tale periodo, specifiche misure di prevenzione.
Non si tratta quindi di una semplice campagna di sensibilizzazione. Durante il periodo di grave pericolosità entrano in vigore precisi divieti giuridici, la cui violazione può comportare conseguenze amministrative e, quando la condotta integra un reato, anche penali. La normativa nazionale sugli incendi boschivi è fondata sulla Legge 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi. L'articolo 10 stabilisce che nelle aree e nei periodi a rischio sono vietate le azioni individuate dalla normativa regionale come potenzialmente determinanti l'innesco di un incendio. Il principio è importante perché la norma non pretende necessariamente che l'incendio si verifichi. È sufficiente che una determinata condotta sia individuata come potenzialmente idonea a provocare un innesco perché possa essere vietata e sanzionata. La logica della prevenzione è quindi molto diversa da quella della repressione dell'incendio già sviluppato: si interviene prima, cercando di eliminare le possibili fonti di accensione in una situazione ambientale nella quale la vegetazione può essere particolarmente vulnerabile. Il Decreto regionale n. 212/2026 richiama espressamente diversi divieti. Durante il periodo di grave pericolosità è vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006. È inoltre vietato l'abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, anche negli incolti, nel periodo previsto dalla normativa regionale. Nei boschi e nei pascoli, e fino a 100 metri dai boschi, è vietato accendere fuochi all'aperto. Sono inoltre vietate attività che possano produrre faville o brace, utilizzare fiamme o apparecchiature potenzialmente idonee a provocare un incendio, nonché fumare o compiere altre operazioni che possano creare un pericolo mediato o immediato di incendio. Il divieto riguarda anche comportamenti apparentemente banali, come gettare fiammiferi o sigarette accese o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate, salvo le eccezioni previste per mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali.
E i fuochi d'artificio? Qui è necessario essere particolarmente precisi, perché su questo punto circolano molte informazioni semplificate o inesatte. Il Decreto regionale 212/2026 vieta di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, utilizzare mongolfiere di carta dotate di fiamma libera e altri articoli pirotecnici nei boschi e a una distanza inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e dai pascoli. La disposizione prevede la possibilità di eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, purché siano predisposte le necessarie misure di prevenzione incendi. Questo significa che non è corretto affermare semplicemente che "in tutta la Campania sono vietati tutti i fuochi d'artificio". Il divieto previsto dalla disciplina regionale AIB 2026 è specificamente collegato alle aree indicate dalla norma e, in particolare, alla distanza inferiore a 1 km da superfici boscate e pascoli, fatte salve le deroghe previste. La differenza non è puramente formale: in materia di sanzioni amministrative vale il principio di legalità e, pertanto, il comportamento vietato deve essere individuato con precisione dalla norma applicabile. Dal punto di vista tecnico, il problema è evidente. Un incendio boschivo nasce dalla contemporanea presenza di una fonte di innesco, di materiale combustibile e di condizioni ambientali favorevoli alla propagazione. Durante il periodo estivo, la riduzione dell'umidità della vegetazione, la presenza di materiale vegetale secco, le temperature elevate e, soprattutto, il vento possono aumentare significativamente la possibilità che una piccola sorgente di calore produca un incendio. Un fuoco d'artificio, un razzo o un altro dispositivo pirotecnico non rappresentano quindi soltanto una fonte di rumore: possono produrre fiamma, calore, scintille e materiale incandescente.
La prevenzione normativa interviene proprio su questo punto: eliminare o limitare le sorgenti di possibile innesco nelle aree maggiormente vulnerabili. Il rischio, inoltre, non riguarda esclusivamente il patrimonio forestale. Un incendio può raggiungere terreni agricoli, abitazioni, infrastrutture, strade e aree di interfaccia urbano-rurale, trasformando rapidamente un problema ambientale in un problema di sicurezza pubblica. Chi deve controllare? Questa è probabilmente la questione più importante e anche quella sulla quale è più facile fare confusione. La prevenzione degli incendi boschivi non è affidata a un unico soggetto. Il Decreto regionale 212/2026 richiama espressamente il ruolo dei Sindaci, in qualità di Autorità locali di protezione civile, chiedendo di rafforzare sul territorio comunale le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per gli incendi boschivi. Ai Comuni è inoltre richiesto di dare adeguata pubblicità ai divieti e ai provvedimenti adottati. Questo, tuttavia, non significa che il Sindaco debba personalmente effettuare i controlli sul territorio o che ogni violazione debba necessariamente essere accertata dal Comune. Il sistema prevede la collaborazione di diverse strutture e amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Il provvedimento regionale richiama espressamente, tra gli altri, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Città Metropolitana, Amministrazioni provinciali, Comunità montane, Parchi e riserve naturali. È quindi necessario distinguere due attività differenti. La prima è la prevenzione e sorveglianza del territorio, che coinvolge il sistema regionale e gli enti territoriali competenti. La seconda è l'accertamento delle eventuali violazioni, che deve essere effettuato dagli organi competenti secondo le rispettive attribuzioni. Il volontariato può concorrere alle attività previste dal sistema regionale, ma non sostituisce gli organi istituzionalmente competenti nell'accertamento degli illeciti. E chi organizza una manifestazione? La questione diventa ancora più delicata quando l'utilizzo di articoli pirotecnici avviene nell'ambito di una manifestazione pubblica. La disciplina regionale ammette, nei casi previsti, la possibilità di una deroga attraverso ordinanza del Sindaco, ma non si tratta di un'autorizzazione automatica. La deroga è subordinata all'adozione di adeguate misure di prevenzione incendi. Questo significa che organizzare una manifestazione non consente di ignorare il rischio incendio. Al contrario, proprio la presenza di pubblico, strutture temporanee, viabilità, vegetazione e possibili aree di interfaccia rende necessario valutare preventivamente le condizioni di sicurezza e rispettare le prescrizioni degli enti competenti. Quali sanzioni rischia chi viola i divieti? Qui è necessario fare una distinzione fondamentale. Per le violazioni del divieto relativo agli articoli pirotecnici richiamato dal Decreto regionale 212/2026, il provvedimento stabilisce espressamente l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della Legge 353/2000. A questa disciplina si aggiungono le ulteriori sanzioni previste dalla normativa forestale regionale. Il vigente Regolamento regionale Campania 28 settembre 2017, n. 3, come modificato nel tempo, stabilisce infatti che per le violazioni dell'articolo 75, commi 1, 2, 3 e 4, si applicano proprio le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della Legge 353/2000. Il sistema sanzionatorio deve quindi essere letto in relazione alla specifica condotta, alla norma violata e alle eventuali ordinanze comunali applicabili.
Ma se scoppia un incendio? Qui il quadro cambia radicalmente. Una cosa è violare un divieto di prevenzione. Un'altra è provocare un incendio boschivo. L'articolo 423-bis del Codice penale disciplina il reato di incendio boschivo. Nella formulazione vigente, chi cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve, foreste, vivai forestali destinati al rimboschimento o nelle altre aree individuate dalla norma è punito persino con la reclusione Non serve necessariamente che qualcuno abbia avuto l'intenzione di appiccare un incendio per poter configurare una responsabilità penale: la legge contempla espressamente anche l'incendio boschivo colposo. Pertanto, l'argomentazione secondo cui "non volevo provocare l'incendio" non è, da sola, sufficiente a escludere ogni responsabilità. Un comportamento illecito può produrre conseguenze economiche ulteriori, soprattutto quando determina un danno ambientale significativo. La normativa del 2026 attribuisce ai diversi soggetti istituzionali compiti specifici di prevenzione, sorveglianza e controllo. Ai Comuni spetta, tra l'altro, il rafforzamento delle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme e l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, oltre alla pianificazione comunale del rischio incendi boschivi e di interfaccia. Questo porta a una considerazione importante. Dire ai cittadini di rispettare le norme è necessario, ma non è sufficiente. Una politica seria di prevenzione degli incendi deve necessariamente comprendere informazione, pianificazione, manutenzione del territorio, sorveglianza e controllo delle condotte vietate. La responsabilità, però, non può essere trasferita integralmente sulle amministrazioni. Chi utilizza un articolo pirotecnico, accende un fuoco o compie una qualsiasi attività potenzialmente idonea a provocare un incendio deve conoscere e rispettare le disposizioni applicabili. La segnalazione non sostituisce il controllo Anche il cittadino può svolgere un ruolo importante. Se viene osservato un comportamento potenzialmente pericoloso, la scelta corretta non è quella di improvvisarsi controllore, affrontare direttamente il responsabile o diffondere accuse sui social network. La condotta corretta è segnalare tempestivamente la situazione agli organi competenti, fornendo, quando possibile, informazioni utili sull'area, sulla natura del comportamento osservato e sulle eventuali condizioni di pericolo. Saranno poi le Autorità competenti ad accertare i fatti, identificare eventuali responsabili e verificare la sussistenza di una violazione. Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, il rispetto delle regole non può essere considerato una semplice raccomandazione. La normativa nazionale e quella regionale hanno individuato comportamenti vietati proprio perché potenzialmente idonei a generare un incendio.

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