PROTEZIONE CIVILE: PRESIDIO TECNICO
La Protezione Civile non è un servizio “di supporto” ma un sistema tecnico regolato dalla legge. E usarlo come tappabuchi significa violarne la natura. Ogni attività di Protezione Civile richiede preparazione a monte, molto prima dell’intervento: senza questo presupposto, non esiste alcuna operatività legittima. In alcuni territori la Protezione Civile viene ancora percepita come una risorsa “aggiuntiva”, utile quando non si ha personale o quando serve qualcuno che svolga attività generiche. Questa visione è culturalmente sbagliata e giuridicamente incompatibile con il quadro normativo vigente, perché ignora che la Protezione Civile può esistere solo se costruita su formazione, idoneità e organizzazione preventiva. Il volontariato di Protezione Civile è definito dal D.Lgs. 1/2018 come una struttura operativa del Servizio Nazionale, non come un gruppo di persone da impiegare in attività estranee alla gestione del rischio. L’impiego avviene solo su richiesta o autorizzazione delle autorità competenti e solo nell’ambito delle attività previste dalla legge cioè previsione, prevenzione, soccorso, assistenza e supporto al superamento dell’emergenza. Tutte attività che richiedono preparazione pregressa, non improvvisazione. La normativa più recente ha ulteriormente chiarito i confini operativi. Con l’introduzione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 (D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025), il volontario è stato equiparato al lavoratore esclusivamente per gli obblighi di sicurezza, non per il rapporto di lavoro. Questo significa che, prima di ogni impiego — e non durante — devono essere garantiti la formazione adeguata allo scenario, i DPI idonei e addestramento al loro uso, il controllo sanitario per tutti i volontari e la sorveglianza sanitaria solo quando prevista dallo scenario. Questi requisiti non sono formalità: rappresentano la preparazione minima necessaria a monte per poter parlare di Protezione Civile. Un volontario non formato o non idoneo non rappresenta soltanto un limite operativo ma può diventare un rischio per la propria sicurezza, per gli altri operatori e per l’efficacia stessa dell’intervento.
Formazione, DPI, controllo sanitario e limiti operativi restano obbligatori, ma devono essere garantiti prima dell’attivazione, non durante l’intervento. E soprattutto, questa distinzione normativa impedisce l’assegnazione di compiti che esulano dalle attività di Protezione Civile previste dal Codice. La Protezione Civile richiede competenze costruite nel tempo, non disponibilità estemporanea. La norma è stata scritta così proprio per evitare abusi, distorsioni e fraintendimenti: la Protezione Civile è una struttura tecnica, e una struttura tecnica esiste solo se preparata a monte, con percorsi formativi, sanitari e organizzativi solidi. La Protezione Civile si difende solo in un modo: alzando il livello dell’organizzazione, non abbassando quello della responsabilità. Perché la buona volontà è preziosa, ma senza competenza non è Protezione Civile. Un presidio tecnico non nasce nell’emergenza: deve esistere prima. Ed è questo che distingue la Protezione Civile dalla semplice disponibilità.

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